Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 85

Impianti di sentina e di zavorra

In vigore dal 8 ago 1973
1. La sistemazione dell'impianto di sentina e di zavorra deve essere tale da impedire che l'acqua passi dal mare o dalle cisterne di zavorra nelle stive o nei locali dell'apparato motore o da un compartimento ad un altro. Devono essere adottate speciali misure per impedire che una stiva cisterna collegata con tubolature di sentina e con tubolature di zavorra possa essere inavvertitamente messa in comunicazione con il mare quando contiene carico o, quando contiene acqua di zavorra, possa essere prosciugata attraverso un tubo di sentina. 2. In generale la zavorra d'acqua non deve essere messa nei depositi destinati al combustibile liquido, ma nel caso che ciò non sia praticamente possibile la nave deve essere dotata, a soddisfazione dell'ente tecnico, di un impianto di separazione del combustibile dall'acqua oppure di un altro mezzo per depurare l'acqua di zavorra inquinata prima che sia scaricata fuori bordo. 3. Tutte le cassette di distribuzione, i rubinetti e le valvole relativi all'impianto di esaurimento di sentina devono essere situati in posizione sempre accessibile nelle ordinarie condizioni di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-85

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