Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 88

Fonte principale dell'energia elettrica

In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi sulle quali l'energia elettrica costituisce l'unico mezzo per azionare servizi ausiliari indispensabili alla propulsione e alla sicurezza della nave devono essere provviste di almeno due gruppi elettrogeni principali. La potenza di questi gruppi dev'essere tale che nel caso di arresto di uno di essi sia possibile assicurare i servizi essenziali per la sicurezza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-88

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