Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo III
Art. 91
Criterio generale per la protezione contro gli incendi
In vigore dal 8 ago 1973
I materiali di costruzione dello scafo, la compartimentazione tagliafuoco e le altre sistemazioni e misure contro gli incendi devono essere idonee, tenuto conto del servizio cui le navi sono destinate, a prevenire, segnalare, limitare ed estinguere gli incendi a bordo secondo le pertinenti norme della convenzione, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico e salve le altre disposizioni speciali concernenti il trasporto delle merci pericolose o nocive all'ambiente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-91