Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 93

Scale, corridoi e porte di sfuggita

In vigore dal 8 ago 1973
Le scale di cui all', i corridoi e le porte costituenti mezzi di sfuggita devono essere sistemate con i seguenti criteri: a) almeno 1 scala per ogni locale, o gruppi di locali, destinati a 50 persone o meno; - almeno 2 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 50 e fino a 120 persone; - almeno 3 scale per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 120 e fino a 200 persone; - almeno 3 scale, più tante altre scale quante sono le centinaia (o frazione) di persone oltre le 200, per ogni locale, o gruppo di locali, destinati ad oltre 200 persone. b) Per le scale esterne si ammette una portata di persone doppia di quella sopra indicata. c) Non sono ammesse scale, scalette, corridoi e porte per la sfuggita di larghezza inferiore a 65 centimetri. Una scala di larghezza uguale o superiore a 120 centimetri può essere considerata una scala doppia in quanto percorribile da due persone affiancate. Il Ministero può autorizzare un numero di scale inferiore a quello sopra indicato, tenuto conto della posizione e della larghezza delle scale stesse. d) Gli scalini delle scale devono avere un'alzata non superiore a 20 centimetri ed una pedata non inferiore alla differenza fra 46 e l'alzata, in centimetri. In ogni caso i passaggi devono essere realizzati in modo che la loro ampiezza sia, a giudizio dell'ente tecnico, sufficiente quando, ad una stessa scala o corridoio o porta debbano affluire simultaneamente. In caso di allarme, le persone provenienti da diversi locali inferiori per raggiungere i ponti superiori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo