Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 92
Mezzi di chiusura delle aperture nelle paratie delimitanti le zone verticali principali
In vigore dal 8 ago 1973
1. Su tutte le navi le porte tagliafuoco devono essere di acciaio, o materiale equivalente, ed avere resistenza al fuoco corrispondente a quella delle relative paratie.
2. Sulle navi da passeggeri devono essere adottate le seguenti disposizioni:
a) I passaggi delle condotte di ventilazione attraverso paratie di zone verticali principali devono essere ridotti il più possibile e il tratto di condotta tra la paratia e la serranda dev'essere di acciaio o di altro materiale equivalente ed avere grado di isolamento rispondente al presente articolo, comma 1.
b) La serranda deve essere munita da almeno un lato della paratia di un indicatore ben visibile che mostri se la serranda è in posizione di apertura o di chiusura.
c) Nel caso di cofani o di condotte di ventilazione aventi sezione uguale o superiore a 200 centimetri quadrati attraversanti divisioni di zone principali devono essere osservate le seguenti altre prescrizioni:
per cofani e condotte aventi sezione compresa tra 200 e 750 centimetri quadrati le serrande di intercettazione devono essere a chiusura automatica di sicurezza, oppure tali cofani e condotte devono essere isolati per almeno 450 millimetri di lunghezza, su ciascun lato della divisione, con lo stesso grado di isolamento della divisione stessa;
per cofani e condotte aventi sezione di oltre 750 centimetri quadrati le serrande devono essere a chiusura automatica di sicurezza.
d) Le porte tagliafuoco devono poter essere aperte da ciascun lato della paratia da una sola persona e quelle delle paratie delle zone verticali principali e dei cofani delle scale, eccettuate le porte stagne azionate meccanicamente e quelle che sono normalmente chiuse a chiave, devono avere un dispositivo di chiusura automatica e devono poter essere chiuse con una inclinazione contraria di tre gradi e mezzo.
e) Tutte le porte tagliafuoco, eccetto quelle che restano normalmente chiuse a chiave, devono poter essere chiuse con manovra a distanza da un unico posto di comando, o tutte insieme o a gruppi, ed anche, singolarmente, da altro posto adiacente alla porta. Il meccanismo di manovra deve essere tale che nel caso di avaria del sistema di comando la porta si chiuda automaticamente ovvero possa essere a chiusura comandata, a soddisfazione dell'ente tecnico.
f) Non sono ammessi dispositivi di ritenuta delle porte predette non comandabili da un posto di manovra. Quando sono ammesse porte a due battenti esse devono avere un chiavistello che si chiuda automaticamente con la chiusura della porta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-92