Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 96
Segnalazione degli incendi mediante avvisatori e rivelatori automatici
In vigore dal 8 ago 1973
1. Quando sulle navi da carico esistano impianti di segnalazione automatica di incendio, i dispositivi di cui alla tabella C allegata al libro primo devono essere tali da indicare automaticamente, mediante segnali ottici ed acustici sul ponte di comando o in altro idoneo locale ad esso collegato con un mezzo di comunicazione diretta, l'indizio o la presenza di un incendio e la sua ubicazione.
2. Per gli impianti di cui al precedente comma, relativi alle stive, è ammessa la sola segnalazione ottica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-96