Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 100
Equipaggiamenti da vigile del fuoco
In vigore dal 23 ago 1973
1. Sulle navi da passeggeri e da carico devono essere sistemati a bordo i seguenti equipaggiamenti da vigile del fuoco:
1 sulle navi da passeggeri di stazza lorda inferiore o uguale a 10.000 tonnellate, salvo il disposto del comma 2, prima alinea, dell';
1 sulle navi da carico di stazza lorda inferiore o uguale a 15.000 tonnellate;
2 sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 15.000 e inferiore o uguale a 30.000 tonnellate;
3 sulle navi da carico di stazza lorda superiore a 30.000 tonnellate.
2. Un equipaggiamento da vigile del fuoco deve comprendere:
a) Un corredo individuale composto da:
una tuta antincendio costituita da: una veste protettiva di un materiale che protegga la pelle dal calore radiante del fuoco e
dalle bruciature o dalle scottature da vapore e la cui superficie
esterna sia resistente all'acqua;
stivali e guanti di gomma od altro materiale non conduttore di elettricità;
un casco rigido che protegga efficacemente dagli urti;
una lampada elettrica di sicurezza, portatile, con un periodo minimo di funzionamento di tre ore;
un'ascia rispondente ai regolamenti dell'ente tecnico.
b) Un apparecchio di respirazione, che può essere:
un casco contro il fumo o una maschera contro il fumo munito di un'adatta pompa d'aria e di una manichetta d'aria di lunghezza sufficiente a raggiungere qualsiasi parte delle stive o dei locali macchine da punti del ponte scoperto adeguatamente lontani, a giudizio dell'ente tecnico, dalle relative boccaporte e porte. Se per soddisfare questa norma fosse necessaria una manichetta di lunghezza superiore a 36 metri deve esservi, in sostituzione od in aggiunta, un apparecchio di respirazione autonomo su determinazione del ministero, sentito l'ente tecnico;
oppure:
un apparecchio di respirazione autonomo, che deve avere un periodo di funzionamento stabilito dal ministero.
3. Per ogni apparecchio di respirazione deve esservi un cavo di sicurezza resistente al fuoco, di lunghezza e robustezza adeguati all'impiego dell'apparecchio, collegabile per mezzo di un moschettone ai finimenti dell'apparecchio o ad una cintura separata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-100