Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 102

Squadra dei vigili del fuoco

In vigore dal 8 ago 1973
1. Sulle navi che a norma del precedente sono provviste della stazione antincendio deve essere istituita una "squadra dei vigili del fuoco" alla quale è preposto un ufficiale di coperta. 2. La squadra dei vigili del fuoco è costituita dal capo squadra - in genere un carpentiere - e dal numero sottoindicato di uomini di equipaggio, tra i quali deve essere compreso almeno un elettricista: 12 uomini per navi di stazza lorda superiore a 20.000 tonnellate; 8 uomini per navi di stazza lorda superiore a 10.000 tonnellate fino a 20.000 tonnellate; 4 uomini per le navi di stazza lorda uguale o superiore a 5.000 tonnellate fino a 10.000 tonnellate. 3. Il personale destinato alla squadra dei vigili del fuoco deve essere scelto dal comandante fra gli elementi ritenuti più idonei per il complesso delle qualità morali, fisiche, professionali e di carattere, con preferenza per coloro che abbiano frequentato un corso di addestramento inteso al migliore espletamento dei compiti di cui all'. 4. Il personale che costituisce la squadra dei vigili del fuoco indossa la divisa della propria categoria contrassegnata da un distintivo speciale costituito da due ascie incrociate ed un elmo su fondo rosso, oppure da un bracciale azzurro con le lettere V.F. in rosso. Esso deve alloggiare nelle vicinanze della stazione antincendio ed è esente dal servizio notturno; di giorno presta il servizio inerente al proprio grado, qualifica e categoria. 5. L'alloggio dei vigili deve avere una comunicazione efficiente e diretta (telefono o portavoce) con il ponte di comando. 6. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 20.000 tonnellate la comunicazione telefonica o con portavoce deve essere realizzata con almeno uno dei posti di guardia notturna negli alloggi passeggeri. 7. La dotazione personale di ciascun vigile del fuoco deve comprendere un corredo individuale, quale descritto alla lettera a) del comma 2 dell', ad eccezione della veste protettiva, ed inoltre: 1 estintore portatile; 1 cintura di cuoio dotata di idonei attrezzi. In luogo della cintura gli elettricisti che fanno parte della squadra dei vigili del fuoco devono essere forniti di borsa con gli attrezzi del mestiere; 1 maschera con filtro polivalente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-102

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