Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 107

Deroghe

In vigore dal 8 ago 1973
Il ministero, sentito l'ente tecnico, può consentire: a) l'impiego di imbarcazioni più leggere e maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di galleggiabilità e siano riconosciute idonee dall'ente tecnico; b) l'impiego sulle navi da carico abilitate a navigazione costiera, internazionale o nazionale ovvero a navigazioni nazionali litoranea o locale, di zattere di salvataggio aventi caratteristiche e dotazioni diverse da quelle prescritte dalla convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-107

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