Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 109

Segnali di soccorso del ponte di comando

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi passeggeri soggette alla convenzione devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi alti ad effettuate efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: 12 razzi a paracadute a luce rossa; 24 fuochi Very a stella rossa con pistola da 38 millimetri (sostituibili con 12 segnali a mano a stelle tosse per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate); 12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate). I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso". 2. Le navi da carico soggette alla convenzione devono avere sul ponte di comando o nelle immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno: 12 razzi a paracadute a luce rossa; 12 fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri; 9 fuochi a mano a luce rossa; 1 lampada per segnalazioni diurne.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-109

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo