Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 109
Segnali di soccorso del ponte di comando
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi passeggeri soggette alla convenzione devono avere sul ponte di comando o nelle sue immediate vicinanze apparecchi alti ad effettuate efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno:
12 razzi a paracadute a luce rossa;
24 fuochi Very a stella rossa con pistola da 38 millimetri (sostituibili con 12 segnali a mano a stelle tosse per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate);
12 fuochi a mano a luce rossa (6 per le navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate).
I segnali di cui sopra devono essere custoditi in cassette o recipienti stagni, dipinti di rosso, con la scritta "segnali di soccorso".
2. Le navi da carico soggette alla convenzione devono avere sul ponte di comando o nelle immediate vicinanze apparecchi atti ad effettuare efficaci segnali di soccorso diurni e notturni comprendenti almeno:
12 razzi a paracadute a luce rossa;
12 fuochi Very a stella rossa con pistola da 25 millimetri;
9 fuochi a mano a luce rossa;
1 lampada per segnalazioni diurne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-109