Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 113
Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale costiera devono avere non meno di due imbarcazioni di salvataggio sospese a gru, una per lato, di lunghezza compresa fra 4,90 e 8,50 metri, a giudizio del ministero, sentito l'ente tecnico, in relazione alla grandezza della nave ed al numero delle persone trasportabili.
2. Il ministero, sentito l'ente tecnico, può esentare in tutto o in parte dall'obbligo delle imbarcazioni le navi per le quali la sistemazione delle stesse non sia ritenuta pratica o ragionevole, tenuto conto del tipo e delle dimensioni della nave e della natura dei viaggi.
3. In ogni caso devono esservi zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo, ovvero quelle che non trovano posto nelle eventuali imbarcazioni esistenti.
4. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati.
5. Il ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi ai quali la nave è destinata, la parziale sostituzione delle zattere con apparecchi galleggianti fino ad un massimo del 50 per cento del numero delle persone trasportate. Il numero delle zattere non deve essere in nessun caso inferiore a due.
6. Quando non esistono imbarcazioni di salvataggio deve essere imbarcato un battello idoneo per l'impiego nei casi di emergenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-113