Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 110

Controllo delle cassette per corredo farmaceutico

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le cassette per corredo farmaceutico devono essere controllate dalle Commissioni di visita in occasione degli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione. 2. Sulle navi che hanno medico a bordo, questi deve provvedere a controllare saltuariamente le cassette stesse facendone annotazione sul giornale sanitario. Tale annotazione deve essere riportata sul giornale generale e di contabilità. 3. Per le navi di stazza lorda inferiore alle 200 tonnellate, i controlli di tali cassette devono essere effettuati dall'autorità marittima, insieme con l'autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-110

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