Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 114

Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazioni nazionali litoranea e locale

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale litoranea devono essere dotate di zattere di salvataggio per la metà delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per coloro che non trovano posto nelle zattere. 2. Il ministero può consentire, in considerazione della natura dei viaggi ai quali la nave è destinata, la sostituzione delle zattere di salvataggio con apparecchi galleggianti. 3. Sulle navi aventi lunghezza superiore a 20 metri, dev'essere imbarcato un battello per l'impiego nei casi di emergenza. 4. Le navi abilitate a navigazione nazionale locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti sufficienti per tutte le persone a bordo. In sostituzione possono essere ammessi per non più della metà delle persone a bordo, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone. 5. Nel caso di piccole navi destinate al trasporto di passeggeri per breve durata entro porti o lagune chiuse, la dotazione di apparecchi galleggianti, o di salvagente anulari in sostituzione, può essere ridotta a giudizio dell'autorità marittima locale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-114

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