Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 115

Cinture di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Tutte le navi da passeggeri devono essere provviste di una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo. Quando queste cinture non sono adattabili per bambini deve esistere a bordo, in aggiunta, un numero di cinture di salvataggio per bambini pari almeno al 10 per cento di tutte le persone a bordo. 2. Per le navi abilitate a navigazione nazionale locale sono ammessi, in sostituzione, salvagente anulari in ragione di uno ogni due persone.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-115

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