Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 117
Dotazione dei mezzi di salvataggio e loro segnali di soccorso
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le dotazioni dei mezzi di salvataggio devono essere quelle prescritte dalla convenzione e possedere i requisiti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'.
2. I segnali di soccorso di cui devono essere dotate le imbarcazioni e le zattere gonfiabili e rigide di salvataggio ed i requisiti di tali segnali sono quelli stabiliti dalla convenzione.
3. I segnali a paracadute prescritti per le imbarcazioni possono essere ridotti a due.
4. Per le navi abilitate a navigazione locale non sono obbligatori:
segnali a paracadute;
segnali fumogeni galleggianti;
specchi per segnalazioni diurne.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-117