Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 122
Mezzi di salvataggio delle navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi da carico di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate devono essere dotate:
a) quando abilitate a navigazione internazionale e nazionale, almeno di zattere di salvataggio sufficienti nel complesso per tutte le persone a bordo. Quando il numero delle persone che devono trovare posto nelle zattere è superiore a 10 il numero delle zattere stesse non può essere inferiore a 2;
b) quando abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), almeno di zattere di salvataggio per la metà delle persone a bordo e di apparecchi galleggianti per le persone che noti trovano posto nelle zattere;
c) quando abilitate a navigazione nazionale litoranea, almeno di apparecchi galleggianti per tutte le persone a bordo;
d) quando abilitate a navigazione nazionale locale, almeno di salvagente anulari in ragione di uno per ogni due persone a bordo.
2. Il ministero può consentire, per le navi abilitate a navigazione costiera (internazionale o nazionale), nazionale litoranea e nazionale locale, l'uso di zattere di salvataggio aventi caratteristiche e dotazioni diverse da quelle prescritte dalla convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-122