Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 118
Apparecchio lanciasagole
In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale; tale apparecchio deve avere i requisiti di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-118