Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 118

Apparecchio lanciasagole

In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi da passeggeri devono essere dotate di un apparecchio lanciasagole, ad eccezione delle navi aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate e di quelle abilitate a navigazione nazionale locale; tale apparecchio deve avere i requisiti di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-118

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