Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 108
Apparecchi lanciasagole
In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi soggette alla convenzione devono essere munite di un apparecchio lanciasagole rispondente ai seguenti requisiti:
a) dev'essere di pronto funzionamento e di facile trasporto e puntamento;
b) dev'essere dotato di non meno di 4 proiettili e 4 sagole; queste devono avere diametro non minore di 4 millimetri, devono svolgersi con facilità ed avere una resistenza allo strappo di almeno 150 chilogrammi;
c) dev'essere capace di lanciare una sagola a non meno di 230 metri con precisione sufficiente; la deviazione massima dall'una o dall'altra parte dell'obiettivo cui è diretto il proiettile non deve essere superiore al dieci per cento della portata dei lanciasagole;
d) i razzi e le sagole devono portare in modo indelebile la data di fabbricazione;
e) i razzi e le cariche devono essere stagni o essere contenuti in una custodia stagna;
f) l'intera apparecchiatura lanciasagole dev'essere racchiusa in una custodia stagna agli spruzzi;
g) i razzi e le cariche devono funzionare regolarmente anche dopo essere stati immersi in almeno 30 centimetri di acqua per la durata di un minuto primo;
h) l'accensione non deve avvenire con frizione scoperta o fiamma libera (zolfanelli ecc.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-108