Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 108

Apparecchi lanciasagole

In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi soggette alla convenzione devono essere munite di un apparecchio lanciasagole rispondente ai seguenti requisiti: a) dev'essere di pronto funzionamento e di facile trasporto e puntamento; b) dev'essere dotato di non meno di 4 proiettili e 4 sagole; queste devono avere diametro non minore di 4 millimetri, devono svolgersi con facilità ed avere una resistenza allo strappo di almeno 150 chilogrammi; c) dev'essere capace di lanciare una sagola a non meno di 230 metri con precisione sufficiente; la deviazione massima dall'una o dall'altra parte dell'obiettivo cui è diretto il proiettile non deve essere superiore al dieci per cento della portata dei lanciasagole; d) i razzi e le sagole devono portare in modo indelebile la data di fabbricazione; e) i razzi e le cariche devono essere stagni o essere contenuti in una custodia stagna; f) l'intera apparecchiatura lanciasagole dev'essere racchiusa in una custodia stagna agli spruzzi; g) i razzi e le cariche devono funzionare regolarmente anche dopo essere stati immersi in almeno 30 centimetri di acqua per la durata di un minuto primo; h) l'accensione non deve avvenire con frizione scoperta o fiamma libera (zolfanelli ecc.).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-108

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