Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 104

Caratteristiche e requisiti dei mezzi di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
1. I requisiti per le caratteristiche di costruzione, le dotazioni e le sistemazioni dei mezzi individuali e collettivi di salvataggio e, per questi ultimi, i relativi mezzi di messa a mare devono rispondere alle norme della convenzione, del presente regolamento e di regolamenti dell'ente tecnico, salve le deroghe e le esenzioni di cui all'. 2. Per piccole navi le quali abbiano ponte di imbarco sulle imbarcazioni a meno di 2 metri sopra la linea di minima immersione di navigazione, le gru possono essere calcolate in base al solo peso dell'imbarcazione completa di dotazioni e con due persone di equipaggio, senza passeggeri Per tali gru non è prescritto il riconoscimento di tipo approvato, salva l'osservanza dei regolamenti dell'ente tecnico. 3. Le zattere di salvataggio rigide devono essere di tipo approvato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-104

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