Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 101
Stazione antincendio
In vigore dal 8 ago 1973
1. Sulle navi di stazza lorda uguale o superiore a 5000 tonnellate abilitate a trasportare un numero uguale o superiore a 400 passeggeri, il servizio di prevenzione di estinzione incendi deve essere accentrato in un locale denominato "stazione antincendio".
2. La stazione antincendio deve essere provvista delle seguenti dotazioni:
2 equipaggiamenti completi come descritti nell', oltre quello prescritto alla prima alinea del comma I del medesimo ;
2 maschere con filtro polivalente;
2 coperte di amianto;
2 estintori portatili;
un numero di pile e lampadine elettriche di ricambio sufficienti per almeno il 50% di quelle che fanno parte di tutte le lampade di sicurezza esistenti a bordo;
2 cinture di cuoio dotate di idonei attrezzi come previsto nell';
1 borsa per elettricisti, con gli attrezzi del mestiere;
4 buglioli muniti di cavetto di adeguata lunghezza;
1 robusto palo di ferro ad unghia (piè di porco);
1 scala portatile, provvista di ganci, con prolunga proporzionata all'altezza dei locali;
1 trapano elettrico portatile che permetta di aprire una via di accesso di emergenza attraverso ponti, cofani e paratie divisionali antincendio;
1 estintore a CO2 da almeno 20 chilogrammi su carrello, ubicato in locale adatto per poter essere prontamente usato.
3. Per le navi di stazza lorda superiore a 20.000 tonnellate possono essere prescritte dal ministero più di una stazione antincendio 6 dotazioni aggiuntive di quelle di cui al precedente comma 2, su proposta del capo del compartimento marittimo, ad esso eventualmente anche avanzata dall'ente tecnico.
4. La stazione antincendio deve avere congrua capacità ed essere provvista di tutte le sistemazioni per la custodia degli apparecchi ed attrezzi costituenti le dotazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-101