Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo IV

Art. 103

Criterio generale sui mezzi di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
L'entità dei mezzi di salvataggio di tutte le navi deve essere stabilita secondo le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento e, salve le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi abilitate al trasporto di merci pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare - passeggeri, equipaggio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilità e stabilità e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-103

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