Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo IV
Art. 103
Criterio generale sui mezzi di salvataggio
In vigore dal 8 ago 1973
L'entità dei mezzi di salvataggio di tutte le navi deve essere stabilita secondo le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento e, salve le altre disposizioni speciali concernenti i mezzi di salvataggio delle navi abilitate al trasporto di merci pericolose, tenuto conto del numero massimo di persone che esse sono autorizzate a trasportare - passeggeri, equipaggio ecc. - della loro compartimentazione di galleggiabilità e stabilità e della specie di navigazione e servizio cui sono abilitate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-103