Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 99
Estintori
In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi devono essere dotate, secondo le norme di cui alla lettera i) del comma 2 dell' e dei regolamenti dell'ente tecnico, di estintori aventi caratteristiche adatte al loro impiego in numero sufficiente ed ubicazione appropriata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-99