Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 105

Criterio generale per la sistemazione dei mezzi di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
L'ubicazione e la sistemazione dei mezzi di salvataggio a bordo devono essere realizzate in modo che essi siano sempre adeguatamente protetti dall'azione del mare e, in condizioni d'uso, rapidamente e sicuramente impiegabili a giudizio dell'autorità marittima, sentito l'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-105

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