Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 106

Sistemazione delle zattere di salvataggio lanciabili e dei salvagenti anulari

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le zattere di salvataggio prive di apposito dispositivo di ammainata devono essere sistemate: a) in posizione tale per cui possano essere lanciate lontane dai masconi, dallo strapiombo di poppa e ad adeguata distanza dalle eliche; b) eventualmente su apposite rampe a giudizio dell'ente tecnico. 2. Salvagente anulari muniti di boetta luminosa ad accensione automatica secondo le disposizioni degli , devono essere sistemati: a) uno a dritta ed uno a sinistra sul ponte di comando ciascuno su scivolo di forma appropriata a giudizio dell'ente tecnico, in modo che il lancio in mare sia effettuato con la maggiore rapidità possibile; b) due a prora, uno a dritta ed uno a sinistra, e altrettanti a poppa, del pari uno a dritta ed uno a sinistra.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-106

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