Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 116
Salvagente anulari
In vigore dal 8 ago 1973
1. Ogni nave da passeggeri deve avere almeno otto salvagente anulari.
2. Le navi abilitate a navigazione costiera, litoranea o locale possono avere un minor numero di salvagente anulari, ma non meno di: 6 salvagente per navi di lunghezza superiore a 40 metri;
4 salvagente per navi di lunghezza superiore a 20 metri ma non superiore a 40 metri;
2 salvagente per navi di lunghezza uguale o inferiore a 20 metri.
3. Metà dei salvagente deve essere munita di boetta luminosa ad accensione automatica; inoltre, almeno due dei salvagente muniti di boetta luminosa (uno solo quando i salvagente sono soltanto due) devono essere anche muniti di segnale fumogeno.
4. I salvagente anulari esistenti a bordo a norma dei precedenti in sostituzione degli apparecchi galleggianti o delle cinture di salvataggio non sono computabili tra quelli prescritti dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-116