Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 111
Mezzi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale
In vigore dal 8 ago 1973
1. I mezzi collettivi di salvataggio delle navi da passeggeri abilitate a navigazione nazionale alle quali siano state applicate le norme di compartimentazione di galleggiabilità e di stabilità della convenzione devono soddisfare alle prescrizioni del capitolo III, reg. 27, lettera b), della convenzione stessa.
2. Per le navi nei confronti delle quali, ai sensi del comma 2 dell', non siano state integralmente applicate le norme di compartimentazione di galleggiabilità e quelle di stabilità della convenzione, la capacità complessiva delle imbarcazioni di salvataggio di ciascun lato della nave dev'essere sufficiente ad accogliere il 50 per cento delle persone imbarcate sulla nave stessa ed il numero delle imbarcazioni sistemate a bordo non può essere inferiore:
per navi di lunghezza uguale o inferiore a 58 metri, a due imbarcazioni, una per lato;
per navi di lunghezza superiore a 58 metri, a quattro imbarcazioni, due per lato, ovvero a due, una per lato, se sufficienti ad accogliere tutte le persone imbarcate.
3. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri devono essere sistemate due imbarcazioni di emergenza, una per lato, di cui al capitolo III, regola 27, lettera a), della convenzione, le quali possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri.
4. Sulle navi di lunghezza superiore a 100 metri, due delle imbarcazioni di salvataggio devono essere a motore, rispondenti alle prescrizioni del capitolo III, regola 9 della convenzione, le quali possono essere ridotte ad una sulle navi di lunghezza uguale o inferiore a 100 metri.
5. Quando il numero dei posti nelle imbarcazioni di salvataggio prescritte dai precedenti commi è inferiore al numero massimo delle persone a bordo devono essere imbarcate, ad integrazione, zattere di salvataggio ammainabili di capacità complessiva sufficiente ad accogliere le persone che non trovano posto nelle suddette imbarcazioni.
6. Fermo il disposto del comma 1 per le navi in esso indicate, su tutte le altre navi, oltre ai mezzi collettivi di salvataggio di cui ai precedenti commi devono essere imbarcate zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 10 per cento del numero di persone che possono trovare posto nelle imbarcazioni di salvataggio e apparecchi galleggianti per il 5 per cento delle persone a bordo.
7. Per raggiungere le zattere quando queste si trovano in mare devono esistere sulla nave idonee scale od altri mezzi adeguati.
8. Il ministero può autorizzare la sostituzione delle zattere di salvataggio ammainabili con altre non di tale tipo quando ritenga che l'altezza del ponte di imbarco su tali ultime zattere rispetto alla linea di minima immersione di navigazione sia tale da consentire, anche in cattive condizioni di mare, l'agevole imbarco sulle zattere non ammainabili mediante l'impiego di mezzi idonei.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-111