Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 68
Armamento marinaresco
In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-68