Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 68

Armamento marinaresco

In vigore dal 8 ago 1973
Tutte le navi devono essere munite di armamento marinaresco secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-68

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