Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 49
Decadenza dei certificati e delle annotazioni di sicurezza
In vigore dal 8 ago 1973
1. I certificati e le annotazioni di sicurezza decadono alla scadenza del periodo di validità o di proroga se non vengono rinnovati in seguito a visita periodica e nei casi di cui al primo comma dell' della legge riguardanti le avarie o i mutamenti apportati alle navi.
2. La denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi prescritte nel secondo comma dell' della legge deve contenere ogni necessario elemento tecnico e, unitamente ad un estratto del giornale nautico, del giornale di macchina e del giornale radiotelegrafico, secondo i casi, deve essere presentata subito dopo l'arrivo della nave al primo porto di approdo se si tratta di avvenimento occorso in navigazione, o immediatamente se l'avvenimento si è verificato in porto.
3. L'autorità marittima o consolare che riceve la denuncia deve subito disporre i provvedimenti che a suo giudizio sono ritenuti opportuni per accertare, se necessario a mezzo di periti, l'entità dei fatti denunciati.
4. Qualora dagli accertamenti risulti che le avarie sono state gravi od i mutamenti notevoli, per cui sono venuti meno i requisiti in base ai quali sono rilasciati i documenti di sicurezza, l'autorità marittima o consolare ritira i certificati o annulla le annotazioni di sicurezza, sospendendo le spedizioni fino al rilascio di nuovi certificati o all'effettuazione di nuove annotazioni di sicurezza.
5. Per le avarie di lieve entità l'autorità marittima o consolare, prima di procedere al rilascio delle spedizioni, si assicura che le avarie stesse siano state riparate; ove ciò non sia praticamente possibile e sempre che non ne derivi pregiudizio per la sicurezza del viaggio, può essere consentito al comandante di provvedere alla riparazione di tali avarie lievi nel prossimo porto di approdo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-49