Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 47

Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza

In vigore dal 8 ago 1973
1. I certificati di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare e per navi da carico a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi. 2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni, con obbligo di visite periodiche, da effettuarsi ad intervalli di due anni, e con possibilità di proroga, da parte dell'ente tecnico, rispettivamente di un anno e di quattro mesi. 3. Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, tranne che per le navi ed imbarcazioni da diporto per le quali, a termine dell', ultimo comma, della legge 11 febbraio 1971 n. 50, hanno validità non superiore a cinque anni. 4. Gli altri certificati indicati nell'allegato tabella D hanno la validità stabilita dall', penultimo ed ultimo comma, della legge. 5. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere rilasciato un nuovo certificato con validità fino a 12 mesi dopo la scadenza del suddetto periodo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-47

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