Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 37

Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri

In vigore dal 8 ago 1973
Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano: a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico; b) il materiale d'armamento; c) la galleggiabilità e la relativa compartimentazione; d) la stabilità; e) i mezzi di esaurimento; f) gli organi di governo; g) i mezzi di marcia indietro; h) i mezzi di trasmissione d'ordine; i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani; l) i mezzi di sfuggita; m) i mezzi di salvataggio; n) la scaletta per il pilota; o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora); p) gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici; q) le sistemazioni e dotazioni varie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo