Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 32
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
In vigore dal 8 ago 1973
1. Dopo che una delle visite di cui all' è stata compiuta, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale.
2. L'autorità marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, può ammettere quei cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entità.
3. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-32