Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo II

Art. 32

Mantenimento delle condizioni dopo le visite

In vigore dal 8 ago 1973
1. Dopo che una delle visite di cui all' è stata compiuta, nessun cambiamento può essere apportato alle sistemazioni strutturali, al macchinario, all'armamento e in generale a tutto ciò che ha formato oggetto della visita stessa, a meno che la nave venga sottoposta a visita occasionale. 2. L'autorità marittima, sentito, ove lo ritenga opportuno, l'ente tecnico, può ammettere quei cambiamenti che, a suo giudizio, siano di lieve entità. 3. Il comando di bordo ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-32

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