Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 29
Accertamenti sulle navi esistenti
In vigore dal 8 ago 1973
L'applicazione dei criteri di tolleranza stabiliti nella tabella B ed il giudizio sulla praticità e ragionevolezza dell'applicazione del presente regolamento alle navi esistenti sono demandati ai capi di compartimento marittimo che vi provvederanno:
a) sulla base di rapporti e pareri dell'ente tecnico per quanto riguarda la materia indicata nella tabella B seconda parte e lettera f) della prima parte;
b) sulla base dei rapporti e dei pareri delle commissioni di visita previste dalla legge e dal presente regolamento per la rimanente materia. Tali commissioni, fermo il disposto dello della legge, possono acquisire, ai fini dei propri accertamenti, documenti rilasciati dall'ente tecnico concernenti l'oggetto degli accertamenti stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-29