Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 27
Equivalenza
In vigore dal 8 ago 1973
1. La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di equivalenza di cui all' della legge deve essere corredata da una relazione tecnica.
2. Il Ministero può incaricare l'ente tecnico o altri enti particolarmente qualificati degli accertamenti necessari per il rilascio di tale riconoscimento, salva in ogni caso la competenza del ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti i dispositivi e gli apparecchi radioelettrici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-27