Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 23
Visite iniziali per costruzioni in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, imbarcazioni da diporto e relativi apparati motori
In vigore dal 8 ago 1973
Per la costruzione in serie di navi di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate, di imbarcazioni da diporto e dei relativi apparati motori, la visita iniziale si effettua al solo prototipo mentre le corrispondenti unità di serie sono soggette ad una ricognizione intesa ad accertare la loro rispondenza alle caratteristiche del prototipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-23