Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 22
Visita iniziale per la navigabilità
In vigore dal 8 ago 1973
1. La visita iniziale deve essere effettuata sulla base dei regolamenti dell'ente tecnico, tenuto conto del tipo di nave e del servizio al quale è destinata.
2. L'ente tecnico può non effettuare il collaudo:
a) per le navi di nuova costruzione, in acciaio, dei materiali costituenti lo scafo purchè per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica che indichi la qualità e le caratteristiche dei materiali stessi e l'idoneità di essi in relazione ai mezzi di collegamento adottati;
b) per tutte le navi nuove o esistenti, dell'apparato principale di propulsione, di potenza fino a 300 cavalli, e relativa linea d'asse (o linee d'assi) purchè per essi sia prodotto certificato di collaudo di fabbrica.
3. Non sono richiesti certificati di collaudo:
a) per le navi esistenti, dei materiali costituenti lo scafo, purchè si tratti di navi con almeno quattro anni di effettivo esercizio; dell'apparato motore e dell'asse portaelica (o assi portaeliche), se in servizio da almeno quattro anni;
b) per tutte le navi, nuove o esistenti, dei macchinari ausiliari, i quali devono comunque essere assoggettati a prova di funzionamento, a giudizio dell'ente tecnico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-22