Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo II

Art. 24

Visite periodiche

In vigore dal 8 ago 1973
Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-24

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