Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 24
159 / 253Visite periodiche
In vigore dal 8 ago 1973
Le visite periodiche sono effettuate per accertare che persistano a bordo le condizioni esistenti all'atto della visita iniziale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-24