Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 25
Visite periodiche ai galleggianti
In vigore dal 8 ago 1973
1. In occasione delle visite periodiche possono essere omesse, per i galleggianti adibiti a servizi nei porti o nelle immediate vicinanze, le visite a secco della carena e quelle ai macchinari, che dovranno però essere eseguite almeno ogni quattro anni.
2. Allorchè trattasi di carene particolarmente protette, gli intervalli fra le visite a secco della carena possono essere prolungati dall'autorità marittima, su parere dell'ente tecnico.
Ciò dovrà risultare nella annotazione di sicurezza prevista dalla tabella D.
3. Se un galleggiante deve affrontare navigazione in mare aperto, e sono passati due anni dall'ultima visita senza che sia stata effettuata quella a secco della carena, quest'ultima visita dev'essere preventivamente eseguita. Il ministero, sentito l'ente tecnico, può autorizzare la predetta navigazione a determinate condizioni al fine di consentire il trasferimento del galleggiante in un porto attrezzato per l'esecuzione della visita a secco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-25