Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 31
Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
In vigore dal 8 ago 1973
Qualora, durante le visite, si rilevino deficienze o inconvenienti che possono essere temporaneamente tollerati, il capo del circondario marittimo dispone a proprio giudizio e la commissione di visita propone nel verbale di visita il termine entro il quale si deve procedere alla eliminazione delle deficienze o inconvenienti medesimi. In tal caso l'autorità marittima può rilasciare o rinnovare o convalidare i certificati e le annotazioni di sicurezza con validità limitata, notificando all'armatore ed al comandante della nave il predetto termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-31