Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 33
Controlli
In vigore dal 8 ago 1973
L'autorità marittima, nell'esercizio dei suoi poteri di controllo di cui al terzo comma dell' della legge, può farsi assistere dall'ente tecnico ovvero può disporre, ove lo ritenga opportuno, speciali accertamenti prima di adottare le misure stabilite nel comma citato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-33