Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 37
7 / 253Oggetto del certificato di sicurezza per navi da passeggeri
In vigore dal 8 ago 1973
Il certificato di sicurezza per navi da passeggeri deve comprovare che la nave soddisfa alle prescrizioni del presente regolamento ed alle altre norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare che riguardano:
a) lo scafo, il macchinario principale ed ausiliario, le caldaie e gli altri recipienti a pressione, l'impianto elettrico;
b) il materiale d'armamento;
c) la galleggiabilità e la relativa compartimentazione;
d) la stabilità;
e) i mezzi di esaurimento;
f) gli organi di governo;
g) i mezzi di marcia indietro;
h) i mezzi di trasmissione d'ordine;
i) le sistemazioni ed i mezzi di protezione contro gli incendi ed i relativi piani;
l) i mezzi di sfuggita;
m) i mezzi di salvataggio;
n) la scaletta per il pilota;
o) i mezzi di segnalazione (fanali, segnali, bandiere ed altri strumenti di segnalazione ottica o sonora);
p) gli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici;
q) le sistemazioni e dotazioni varie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-37