Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 15
Tipo approvato
In vigore dal 8 ago 1973
Su tutte le navi gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di cui all'allegata tabella C devono essere di "tipo approvato" dal ministero, salve le eventuali esenzioni previste nel presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-15