Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 169

Controllo dei giornali radiotelegrafico e radiotelefonico

In vigore dal 8 ago 1973
I giornali radiotelegrafico e radiotelefonico devono essere tenuti a disposizione dei funzionari autorizzati dal ministero ad eseguirne controllo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-169

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