Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare
Art. 174
Impianti non obbligatori
In vigore dal 8 ago 1973
Nel caso di navi che, pur non avendone l'obbligo, sono dotate di apparati radioelettrici, questi, se disciplinati dalle norme tecniche, devono rispondere a tutti i requisiti da tali norme stabiliti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-174