Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Libro III›Titolo I
Art. 178
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 8 ago 1973
1. Su tutte le navi cisterna l'impianto fisso di estinzione incendi a gas inerte o a vapore o a schiuma prescritto dalla convenzione nei locali di carico deve servire non solo le cisterne del carico, ma anche le intercapedini e i locali pompe.
2. L'uso di qualsiasi fiamma libera è vietato fuori dei locali macchine, caldaie e cucina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-178