Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 181
Caratteristiche dello scafo e dell'apparato motore
In vigore dal 8 ago 1973
Lo scafo e l'apparato motore dei rimorchiatori e delle navi oggetto del presente titolo devono soddisfare, secondo i regolamenti dell'ente tecnico, alle seguenti caratteristiche:
a) avere ponte completo, stabilità trasversale adeguata, ampia superficie di deriva e forte insellatura avanti, ovvero, anche se il rimorchiatore o nave di salvataggio non fosse soggetta ad assegnazione di bordo libero e fosse abilitato a navigazione più estesa di quella portuale, mezzo o completo cassero prodiero;
b) se abilitate a navigazione oltre 6 miglia dalla costa devono avere lunghezza maggiore di 20 metri ed apparato motore di potenza superiore a 400 cavalli asse;
c) se abilitate a navigazione fino a 6 miglia dalla costa devono avere lunghezza maggiore di 12 metri ed apparato motore di potenza superiore a 100 cavalli asse;
d) per i rimorchiatori abilitati al solo servizio portuale non sono prescritti limiti di lunghezza e di potenza dell'apparato motore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-181