Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo II
Art. 185
Sistemazioni di sicurezza e dotazioni
In vigore dal 8 ago 1973
1. I mezzi di salvataggio dei rimorchiatori devono rispondere, in generale, alle pertinenti prescrizioni per le navi da carico.
2. Fermo il disposto dell', in ogni caso deve esistere a bordo anche un battello idoneo, a giudizio del capo del compartimento marittimo, per l'impiego nei casi di emergenza.
3. Le caratteristiche delle sistemazioni di sicurezza e delle dotazioni di cui alla lettera e) del comma 2 dell' devono rispondere alle norme dell'ente tecnico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-185