Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo III

Art. 187

Mezzi di salvataggio

In vigore dal 8 ago 1973
1. Le navi abilitate alla pesca oceanica oltre gli Stretti ed alla pesca d'altura nel mare Mediterraneo devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) su ciascun lato della nave, imbarcazioni di salvataggio di capacità complessiva sufficiente per accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. Ogni imbarcazione deve avere lunghezza non inferiore a 4,90 metri ed essere sospesa ad una coppia di gru; b) zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. L'autorità marittima può autorizzare la sostituzione massima complessiva del 25 per cento dei posti delle imbarcazioni con zattere di salvataggio gonfiabili. 2. Per le navi abilitate alla pesca d'altura del mare Mediterraneo e per quelle che esercitano la pesca lungo le coste oceaniche della Spagna, del Portogallo ed occidentali dell'Africa fino al Senegal, ad una distanza non superiore a 40 miglia da porti o ancoraggi sicuri, quando non risulti possibile sistemare imbarcazioni su ciascun lato della nave, il ministero può autorizzare: a) nel caso di navi di stazza lorda uguale o superiore a 200 tonnellate, la sistemazione di una sola imbarcazione di lunghezza non inferiore a 4,90 metri e di capacità sufficiente ad accogliere tutte le persone a bordo ferma restando la prescrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1; b) nel caso di navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate ed aventi a bordo non più di 12 persone, la sistemazione di una sola imbarcazione di salvataggio di lunghezza non inferiore a 3,70 metri, sufficiente ad accogliere la metà delle persone imbarcate, e zattere gonfiabili in numero non inferiore a due aventi capacità complessiva sufficiente ad accogliere il 200 per cento delle persone a bordo. 3. Le navi abilitate alla pesca ravvicinata devono avere i seguenti mezzi collettivi di salvataggio: a) una imbarcazione di salvataggio, sospesa a gru o ad apparecchi riconosciuti dall'ente tecnico di equivalente efficienza, che abbia lunghezza non inferiore a 3,70 metri e capacità in ogni caso sufficiente ad accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. b) zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere la metà del numero totale delle persone a bordo. c) nel caso che sia comprovata l'impossibilità di sistemare la suddetta imbarcazione, il capo del compartimento marittimo può autorizzare la sistemazione di sole zattere di salvataggio di capacità complessiva sufficiente ad accogliere il numero totale delle persone a bordo. 4. Le navi abilitate alla pesca locale devono essere dotate di apparecchi galleggianti di capacità sufficiente per tutte le persone a bordo a meno che, per particolari circostanze, il capo del compartimento marittimo ritenga necessario prescrivere la dotazione di zattere di salvataggio gonfiabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-187

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