Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo IV

Art. 190

Protezione contro gli incendi

In vigore dal 8 ago 1973
1. I locali o vani chiusi entro cui sono sistemati i motori. I depositi di combustibile e relativi accessori devono essere sempre accessibili ed ispezionabili. 2. I locali o vani predetti devono essere provvisti di propria ventilazione naturale ovvero, se usata benzina quale combustibile, di ventilazione meccanica atta ad evitare il ristagno di vapori del combustibile da cui potrebbero derivare esplosioni ed incendi. Le caratteristiche dell'impianto di ventilazione devono soddisfare le norme dell'ente tecnico. 3. I serbatoi del combustibile, le relative tubolature ed accessori devono essere in metallo o altro materiale purchè giudicato equivalente secondo le norme dell'ente tecnico. 4. Le bombole di gas eventualmente adottate per la cucina o per altri impianti ausiliari devono essere sistemate all'aperto ovvero in spazi adeguatamente ventilati, ma, comunque, fuori da locali di alloggio. 5. Sulle imbarcazioni da diporto abilitate a navigazione oltre 20 miglia dalla costa dev'essere sistemata una pompa da incendio, azionata da energia meccanica, e almeno due prese antincendio con relative manichette ed accessori. 6. Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente e sicuramente accessibile ed avere le caratteristiche di cui ai regolamenti dell'ente tecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-190

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