Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mareTitolo V

Art. 195

Protezione contro gli incendi

In vigore dal 8 ago 1973
1. Gli aliscafi ed aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico. 2. Non è consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità eguale o inferiore a 43 gradi C. 3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida ed agevole delle persone verso il ponte scoperto, continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello principale a mezzo di un circuito che; nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-195

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