Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare›Titolo V
Art. 195
Protezione contro gli incendi
In vigore dal 8 ago 1973
1. Gli aliscafi ed aeroscafi devono avere adeguata protezione contro gli incendi secondo i regolamenti dell'ente tecnico.
2. Non è consentito l'impiego di combustibili aventi punto di infiammabilità eguale o inferiore a 43 gradi C.
3. Tutti i locali per passeggeri ed equipaggio devono essere provvisti, a giudizio dell'ente tecnico, di mezzi atti a realizzare una sfuggita rapida ed agevole delle persone verso il ponte scoperto, continuamente illuminata da lampade di emergenza alimentate da un generatore indipendente da quello principale a mezzo di un circuito che; nel caso di mancanza di energia nel circuito principale, si chiuda automaticamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-14;1154#art-rpl-195